Gazebo, Pergolato e Pergotenda: quando servono i permessi

Per la realizzazione di pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende – generalmente di modesta consistenza e di impatto limitato – non è sempre facile individuare il corretto regime edilizio.

Infatti, sono opere spesso al limite tra l’attività di edilizia libera e la necessità di richiedere un titolo edilizio, ovvero tra un intervento che non prevede la necessità di alcun titolo abilitativo e la necessità di richiedere il permesso di costruire.

Vediamo insieme i diversi regolamenti e quando servono i permessi.

Innanzitutto, sono i regolamenti edilizi comunali che generalmente si occupano di stabilire in quale regime rientrano alcune strutture distinguendo tra:

  • edilizia libera;
  • comunicazione all’amministrazione;
  • permesso di costruire.

 

Pertanto non possiamo dare una regola precisa, ma un’idea generale di come si comporta la burocrazia.

A fare la differenza infatti sono:

  • la tipologia di struttura;
  • le caratteristiche architettoniche;
  • la circostanza.

 

La circostanza è molto importante, in quanto bisogna distinguere tra una struttura con destinazione di utilizzo permanente oppure se viene utilizzata per un periodo di tempo limitato o stagionale.

Gazebo e Pergolato

Facendo riferimento alla sentenza del TAR della Toscana (556/2018), gazebo e pergole con tetto fisso oppure pergole con vetrate laterali che vengono utilizzati come strutture permanenti hanno un impatto sul paesaggio circostante e possono incidere sul piano urbanistico.

Per questo motivo, è necessario richiedere il permesso a costruire e l’autorizzazione paesaggistica per installarli.

Tuttavia, può non essere necessario il permesso quando:

  • sono realizzati con materiali leggeri e non sono stabilmente fissati al suolo, quindi si può procedere in maniera agevole al montaggio;
  • la loro installazione è limitata a un singolo evento, come un matrimonio.

 

Pertanto, secondo le indicazioni dell’Edilizia Libera, rientrano tra queste opzioni le pergole bioclimatiche con tetto retrattile o orientabile in quanto si tratta di strutture destinate alla creazione di un’area d’ombra, aperte sui lati e anche nella parte del tetto.

Pergotenda

Allo stesso modo, anche le nostre pergotende non necessitano di un titolo edilizio, in quanto l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda che viene utilizzata come elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Permettendo una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa e una protezione, la struttura portante si qualifica così come un elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda e per questo, non può essere considerata una nuova costruzione.

Pertanto una pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente rimovibile, di solito non necessita di alcun permesso a costruire, rientrando tra le attività di edilizia libera.

Tuttavia, quando la copertura o la chiusura perimetrale vengono realizzate con elementi permanenti e stabili, come nel caso in cui la tenda non sia retrattile, il titolo edilizio deve essere comunque necessario.

Riassumendo, si può procedere senza permessi, con installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, per le seguenti strutture:

  • Gazebo – di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
  • Pergolato – di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
  • Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Coperture leggere di arredo.

 

Questa regola generale però può variare a seconda di dimensioni, superficie, peso e utilizzo.

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